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Consulenze e Servizi per l'Ingegneria - Wide Electrical and Mechanical for Engineering Service
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RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Architetti Veneziani Associazione tra liberi Professionisti Con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia
QUADERNO VENEZIANO Elettrosmog: normativa, perizia tecnica, consulenza tecnica d’ufficio e soluzioni di contenimento lunedì 23 Aprile 2001 Intervento: Cenni di Normativa vigente La strumentazione e la misura Esempi di rilevazioni
RELATORE: Dott. Alberto Fragiacomo, dottore in Fisica, Libero Professionista WEMES Consulting
Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista, Venezia, San Polo 2454
Inquinamento Elettromagnetico Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.L. 626/94). Legge 36/01 del 22 Febbraio 2001; G.U. n°55 del 7 Marzo 2001 Nell’ambito civile e abitativo secondo il Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza (100kHz a 300GHz) compatibili con la salute umana (D.L. 381/98). Per gli ambienti lavorativi esposizione ai campi elettromagnetici ad Alta frequenza (100kHz - 300GHz), secondo la normativa CENELEC ENV50166-2. Esposizione ai campi elettrici e magnetici, generati a frequenza industriale (50/60Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (DCPM 104/92). Nei luoghi di lavoro esposizione ai campi elettromagnetici a Bassa frequenza (0Hz - 100kHz), secondo la normativa CENELEC ENV50166-1.
Sommario: Cos’è l’Inquinamento Elettromagnetico o Elettrosmog Chi è coinvolto Spettro di Frequenza Misure di Campi Elettromagnetici Grandezze da misurare Misure dosimetriche Principali caratteristiche delle sorgenti a RF Strumentazione di misura Sonde di misura Strumenti a banda larga Strumenti a banda stretta Tipologia delle sonde Strumenti a diodi Sensori isotropici Considerazioni sui sensori a diodi Fonti d’errore per le misure Onda non piana Condizioni di onda piana Misure di campo vicino Diffrazione e riflessione di un’onda piana del campo elettrico da parte di un doppia fenditura Misure a frequenza industriale 50/60Hz Limiti d’esposizione della Normativa Europea per campi elettromagnetici a 50/60Hz. Tabella comparativa per le misure di campo magnetico in ambiente domestico. Tensioni industriali con frequenza di 50Hz Composizione spettrale delle misure d’intensità di campo elettrico, induzione magnetica e magnetico . Esempi di spettri di frequenza dei campi E e B Misure in prossimità delle macchine Campi a radiofrequenza Normativa Europea per campi elettromagnetici ad Alta Frequenza 100kHz - 300GHz. Lavoratori Popolazione Alcune modalità operative per le misure Modalità d’esecuzione Misure a radiofrequenza con analizzatore di spettro ed antenna direzionale Una svolta per il controllo dell’inquinamento elettromagnetico Tabella delle severità del campo misurato Funzione di Distribuzione
Riferimenti Bibliografici:
Riferimenti Internet: www.architettiveneziani.it pubblicazione del presente intervento www.anpa.it agenzia nazionale protezione ambientale www.arpav.it agenzia regionale protezione ambientale del veneto www.elettrosmog.org a cura del WWF www.icnirp.de Commissione internazionale per lo studio delle radiazioni non ionizzanti www.iss.it istituto superiore della sanità www.pmm.it produttore di strumentazione per la misura dei CEM www.wemes.it pubblicazione e scaricamento di file sui CEM e del presente intervento www.who.org organizzazione mondiale della sanità
Per il download del file .PDF (2.5MB) di questo incontro cliccare su Campi_EM_ref_02.pdf
Architetti Veneziani Associazione tra liberi Professionisti Con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia QUADERNO VENEZIANO Elettrosmog: normativa, perizia tecnica, consulenza tecnica d’ufficio e soluzioni di contenimento lunedì 23 Aprile 2001 Intervento: Cenni di Normativa vigente La strumentazione e la misura Esempi di rilevazioni
Dott. Alberto Fragiacomo Libero Professionista WEMES Consulting Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista Venezia, San Polo 2454
Inquinamento Elettromagnetico Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.L. 626/94). Legge 36/01 del 22 Febbraio 2001; G.U. n°55 del 7 Marzo 2001
Nell’ambito civile e abitativo secondo il Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza (100kHz a 300GHz) compatibili con la salute umana (D.L. 381/98). Per gli ambienti lavorativi esposizione ai campi elettromagnetici ad Alta frequenza (100kHz - 300GHz), secondo la normativa CENELEC ENV50166-2.
Esposizione ai campi elettrici e magnetici, generati a frequenza industriale (50/60Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (DCPM 104/92).
Nei luoghi di lavoro esposizione ai campi elettromagnetici a Bassa frequenza (0Hz - 100kHz), secondo la normativa CENELEC ENV50166-1. Campi_EM_ref_02.doc WEMES Consulting Via Felisati, 15 I-30171 MESTRE (VE) ITALY 10 aprile 2001 Tel.: +39 041 5068287 Fax: +39 041 5068288 Email: wemes@wemes.it WEB: http://www.wemes.it Cos’è l’Inquinamento Elettromagnetico o Elettrosmog · E’ un termine comune per descrivere qualsiasi fenomeno associato all’emissione artificiale di campi elettrici e magnetici. · Ogni dispositivo elettrico o elettronico può causare dei rischi da onde elettromagnetiche. · L’impatto estetico (cioè quello che vede la popolazione) è spesso associato alla sua pericolosità
Chi è coinvolto · Gestori delle telecomunicazioni · Possessori di reti TLC private · Installatori d’impianti · ARPA, ASL, ISS, Min. Sanità, ISPESL, Comuni, Province, Regioni. · Studi professionali · Studi di bio-archittetura · Produttori e distributori di energia elettrica · Università e Centri di ricerca · Produttori di macchine che usano RF (DL626/94) · Utilizzatori di macchine che usano la RF (DL626/94) · Ministero delle telecomunicazioni · Ferrovie ed Autostrade
Spettro di Frequenza DC Sistemi di trasporto su rotaia in Italia 162/3 Hz Treni e Metro Europei 50 Hz Impianti civili 3-30 kHz Trasmissioni Marittime 30-300 kHz Trasmissioni navali Loran 300-3000 kHz Trasmissioni AM, Forni ad induzione, saldatrici a fusione 3-30 MHz Radioamatori, saldatrici, diatermia, essiccatori, sterilizzatori 30-300 MHz FM, VHF, cordless, radiomobili, CB 0.3-3 GHz UHF, Cellulari, diatermia, radar, telemetria, TV 3-30 GHz ponti radio, satellitari, radar, altimetri 30-300 GHz satelliti, astronomia, spettroscopia
Misure di Campi Elettromagnetici Procedure e metodologie di misura per definire:
(lunghezza d’onda) l · n (frequenza) = c (velocità della luce nel vuoto)
Grandezze da misurare Energia assorbita dall’organismo umano:
Intensità di campo:
Misure dosimetriche Le grandezze associate sono:
densità corporea indicativa r » 500 [kg/m3] conducibilità elettrica corporea indicativa s » 1.2 [S/m] SAR(6V/m)=0.086 [W/kg]
L’ICNIRP suggerisce i seguenti limiti di SAR
Misure d’esposizione Le grandezze associate sono:
La scelta dipende dalle caratteristiche della sorgente e dal punto in cui si effettuano le misure
Principali caratteristiche delle sorgenti a RF · Tipologia del generatore · Frequenza operativa ed armoniche prodotte · Tipo di modulazione (AM, FM, Fase, Impulsi, ecc.) · Tipologia dell’antenna · Polarizzazione ed Alzo (Tilt) dell’antenna
Sistema d’antenne a gazebo integrato nel paesaggio architettonico
Nuovo sistema d’antenne per GSM1800 d’ingombro non superiore a una normale antenna televisiva
Antenna adattativa
Suddivisione in celle del territorio per la telefonia cellulare Con celle di dimensioni inferiori si ha una maggior ripetizione dei canali
Due tipi differenti di copertura: la verde corrisponde ad una coppia di stazioni agli estremi che coprono celle ampie, la rossa corrisponde all’introduzione di altre stazioni intermedie a parità di canali per stazione, con raggio di cella pari ad un terzo. Ptx indica la potenza emessa e dBW è l’unità che corrisponde a 10 volte il logaritmo della potenza in W.
Strumentazione di misura · A banda larga · Misura semplice ed immediata per valutare se il valore di campo risulta entro i limiti
· A banda stretta con indicazione della frequenza · Analizzatore di spettro con antenna direzionale · Misura lunga e complessa
Sonde di misura · Devono rispondere ad un solo parametro (E o H) · Avere piccole dimensioni, tali da non perturbare il campo associato · Avere dei cavi di collegamento tali da non comportarsi a loro volta come delle antenne
Gli Strumenti a banda larga sono costituiti da: · Sensore di campo elettrico o magnetico · Trasduttore del campo in segnale elettrico proporzionale a E (E2) o H (H2) · Collegamento all’unità di misura (cavo ad alta impedenza, fibra ottica, ecc.) · Unità di misura e registrazione
Gli Strumenti a banda stretta sono costituiti da: · Antenna con supporto · Cavo di collegamento in fibra ottica · Unità di misura e processamento del segnale
Tipologia delle sonde · A diodo (sonde le più diffuse) · Bolometrico (uso di termistore per misurare l’innalzamento della temperatura). Sono poco usate in quanto sensibili alle variazioni della temperatura ambientale. · A termocoppia (sono limitate a misure di piccoli campi)
Strumenti a diodi · Isotropici (i più diffusi) · Non Isotropici
Sensori isotropici · Sono costituiti da diodi multipli collegati a dipoli d’antenna disposti ortogonalmente tra di loro
Considerazioni sui sensori a diodi · Risposta quadratica per piccoli segnali · Risposta lineare per segnali medi (nella gamma tipica di lavoro) · Saturazione per segnali elevati · Rottura delle giunzioni per segnali estremamente elevati (anche se il sensore non viene collegato)
Fonti d’errore per le misure · Onda incidente non piana · Modulazione elevata · Sensibilità alla luce · Presenza di elevati gradienti di temperatura · Presenza di segnali spuri · Accoppiamento dei cavi · Accoppiamento in vicinanza di corpi conduttori · Presenza di campi intensi fuori banda · Presenza del corpo umano · Presenza nelle vicinanze di strutture metalliche
Onda non piana · Quando si è vicino alla sorgente ( in prossimità dell’antenna) cioè per distanze minori tra: l e D2/l (dove D è la dimensione massima dell’elemento radiante)
· In questo caso si devono misurare separatamente le componenti Elettrica e Magnetica · Per distanze inferiori le misure sono dipendenti dalla dimensione della sonda e dalla sua posizione spaziale
Condizioni di onda piana · Condizioni ottimali di misura · Eseguire le misure in diversi punti dello spazio · Fissare il sensore ad almeno 1m da terra · Fissare l’antenna o il sensore lontano dall’operatore · Usare cavi di collegamento in fibra ottica · Eseguire le misure in un arco di tempo sufficientemente lungo (almeno 6 minuti)
Misure di campo vicino · La sonda (dipolo) deve essere più piccola di l /4 · Si deve usare una sonda isotropica · Bisogna fare una mappatura dell’area d’interesse per trovare il punto d’intensità massima · E’ Necessario usare un ripetitore ottico per evitare l’interferenza con il corpo umano
Diffrazione e riflessione di un’onda piana del campo elettrico da parte di un doppia fenditura
200MHz 600MHz
900MHz 1500MHz
Misure a frequenza industriale 50/60Hz Decreto ministeriale del 23 Aprile 1992
Limiti d’esposizione della Normativa Europea per campi elettromagnetici a 50/60Hz.
ICNIRP-IRPA CENELEC ENV 50166-1
Lavoratori Campo Elettrico giornata lavorativa 10kV/m 30kV/m brevi periodi 30kV/m
Campo Magnetico giornata lavorativa 0.5mT 1,6mT brevi periodi 5mT
Popolazione Campo Elettrico fino a 24 ore al giorno 5kV/m 10kV/m fino 4 ore al giorno 10kV/m
Campo Magnetico fino a 24 ore al giorno 0.1mT 0.64mT fino 4 ore al giorno 1mT
Nota: 1mG = 0,1uT; 1uT=0.796A/m
In assenza della specifica normativa italiana per le basse frequenze (la legge quadro è stata approvata ma mancano i decreti attuativi), la quale stabilisca limiti ben precisi per l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni non ionizzanti, saranno considerati come riferimento i limiti contenuti nelle norme Europee ENV50166-1/2 ‘Esposizione umana ai campi elettromagnetici in Bassa ed Alta frequenza (0Hz a 300GHz). I limiti d’esposizione per le basse frequenze in termini di valori efficaci delle intensità di campo elettrico e magnetico sono riportati, in funzione della frequenza, nelle seguenti tabelle:
* tali valori possono essere superati, con le restrizioni temporali indicate
Se l’esposizione non è uniforme i valori devono essere mediati sul volume del corpo, per esposizione localizzata alle sole estremità sono consentiti livelli superiori. Se sono presenti sia il campo elettrico che il campo magnetico a una o più frequenze, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Nel caso di esposizione non uniforme i valori devono essere mediati sul volume corrispondente alla testa e al tronco, se non è possibile determinare tale media, deve essere considerato il valore massimo rilevato al centro di tale volume. Per le situazioni in cui ‘le pratiche di lavoro sono ben definite’, può essere consentito il superamento dei limiti di riferimento per ‘durate limitate’ fino a valori di 250/f mT nell’intervallo 4-1000Hz, che corrisponde a 5mT per 50Hz. Anche se le norme non definiscono come debba intendersi la durata limitata, nelle linee guida "ICNIRP Interim Guidelines on Limits of exposure to 50/60Hz Electric and Magnetic Fields" (1998) il limite di 5mT è stabilito come valore massimo per l’esposizione di breve durata, dove per breve durata viene definita una durata non superiore alle 2 ore nell’arco della giornata lavorativa di 8 ore.
Tabella comparativa per le misure di campo magnetico in ambiente domestico. Quest'indagine è stata effettuata, prendendo le misure di campo magnetico in diversi luoghi di un’abitazione tipica. Le misure classificate nella colonna campo sono state effettuate il più vicino possibile alla sorgente elettrica. Siccome le misure d’induzione magnetica possono variare a seconda del modello o del costruttore dell'apparecchio sotto esame, e sono anche conseguenza delle condizioni ambientali, è stato preferibile raggrupparle nel campo di misure minima e massima. Alcune sorgenti hanno evidenziato un induzione magnetica significativa ad una distanza di circa un metro e vengono evidenziate nella tabella. E' stata anche calcolata una media delle misure effettuate su ogni dispositivo. SORGENTE MIN / MAX MEDIO ad 1m TOSTAPANE 0,2/10,2uT 2,9uT 1,7uT FORNO MICROONDE 2,3/92uT 31,9uT 7uT FRIGORIFERO 0,1/26,5uT 3,3uT 2uT CONGELATORE 0,1/22,5uT 4,4uT trascurabile LAVASTOVIGLIE 0,2/14,2uT 5,5uT 1uT APRISCATOLE 30/888uT 267uT 3,3uT MACCHINA CAFFE' 0,3/24,5uT 7,7uT trascurabile FRULLATORE 2,2/78,3uT 23,5uT trascurabile CONDIZIONATORE 0,5/12,8uT 4,5uT trascurabile SCALDABAGNO 0,2/12,8uT 4,8uT trascurabile FERRO DA STIRO 0,6/25uT 4,8uT trascurabile ASCIUGACAPELLI 0,3/25,2uT 6,9uT trascurabile RASOIO ELETTRICO 0,2/480uT 128uT trascurabile FERRO ARRICCIANTE 0,1/0,4uT 0,23uT trascurabile VENTILATORE PORT. 0,2/100uT 11,3uT trascurabile VENTILATORE SOFF. 0,2/57uT 10,4uT trascurabile ASCIUGABIANCHERIA 0,2/5,8uT 1,53uT trascurabile ACCENDIGAS 0,9/22uT 10uT 1,3uT LAVATRICE 0,2/15,5uT 6,8uT trascurabile TERMOSIFONE EL. 0,3/4,9uT 2,4uT trascurabile TELEVISORE COLORI 0,2/38,3uT 17,2uT 0,7uT RADIOSVEGLIA 0,3/48,6uT 9,7uT trascurabile SVEGLIA ELETTRICA 1,1/550uT 98,2uT trascurabile SCATOLA INTERRUTT. 0,2/25,6uT 6uT 2,4uT IMPIANTO STEREO 0,2/2uT 0,9uT trascurabile POMPA ACQUARIO 4,4/176uT 62,4uT trascurabile TRAPANO PORTATILE 48,5/253uT 194uT trascurabile SEGA CIRCOLARE 120/150uT 133uT trascurabile RETE ELETTRICA INT. 0,7/58,9uT 14,9uT 1,5uT POMPA VASCA BAGNO 9/160uT 100uT 0,7uT ASPIRAPOLVERE 21/58,9uT 40uT 1,5uT PERSONAL COMPUTER 0,2/5,1uT 1,6uT trascurabile TELEVISORE B / N 0,2/66uT 12uT trascurabile RISCALDAMENTO CEN. 0,2/12,8uT 6,1uT trascurabile PRESA AC A PARETE 0,1/2,9uT 0,1/2,9uT trascurabile
Tensioni industriali con frequenza di 50Hz · I campi sotto le linee elettriche possono assumere il valore tipico di:
o Impianti ad alta tensione: 132/150/60 kV
o Impianti a media tensione: 10/30 kV
Campo elettrico prodotto da un elettrodotto a 380kV
Campo d’induzione magnetica prodotto da un elettrodotto da 380kV a terna semplice con una corrente di 1000A
Composizione spettrale delle misure d’intensità di campo elettrico, induzione magnetica e magnetico .
Esempi di spettri di frequenza dei campi E e B
Forno elettrico ad arco trifase (a 10m, corrente di 60kA) Stirrer per l’acciaio a bassa frequenza
Forno ad induzione per la tempra superficiale di laminati in acciaio
Misure in prossimità delle macchine · Conoscenza delle frequenze di lavoro · Layout dell’impianto · Posizione dove il lavoratore staziona per lunghi periodi · Preparare una pianta con i punti di misura · Fissare la durata della misura (almeno 6 minuti) · Verificare che l’operatore di misura non venga esposto a campi elevati · Acquisire i valori dei campi elettrici e magnetici · Ripetere la misura con maggiore definizione se i valori misurati sono alquanto diversi fra loro
Campi a radiofrequenza NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE RADIOFREQUENZE
Il DM 381 ha fissato i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. I limiti di esposizione sono i seguenti:
Inoltre, definiti come obiettivi di qualità i valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela, l'articolo 4 del decreto indica che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore non devono essere superati i valori di cautela di 6 V/m per il campo elettrico e di 0.016 A/m per il campo magnetico e una Densità di potenza dell’onda piana S=0.1[W/m2]. Il decreto è entrato in vigore il 2 gennaio 1999. La legge regionale prevede per i detentori degli impianti i seguenti obblighi, differenziati a seconda della potenza efficace massima al punto di emissione:
Con D.G.R. n. 5268 del 29 dicembre 1998 è stato recepito il DM n. 381/98, sostituendo i limiti massimi ammissibili di esposizione previsti dall'articolo 5 della LR 29/93 con quelli indicati dall'articolo 3 del Decreto sopra citato (la Giunta regionale si è riservata l'eventuale adozione di un provvedimento contenente ulteriori misure di cautela, oltre a quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 4 del Decreto 381). Viene raccomandato agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni o concessioni concernenti l'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare di predisporre piani di localizzazione, ove possibile, fuori dai centri abitati e dalle aree destinate a soggetti particolarmente sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva, quali per esempio asili, scuole e strutture socio-sanitarie.
Normativa Europea per campi elettromagnetici ad Alta Frequenza 100kHz - 300GHz. ICNIRP CENELEC ENV 50166-2 Lavoratori Campo Elettrico giornata lavorativa 60V/m 70V/m
Popolazione Campo Elettrico fino a 24 ore al giorno 30V/m 30V/m
ICNIRP CENELEC-CEI D.L.381/98 ENV50166-2 Lavoratori Campo Elettrico 1800MHz giornata lavorativa 127V/m 130V/m
Popolazione Campo Elettrico 1800MHz oltre 4 ore al giorno 58V/m 58V/m 6V/m
Esempio: Come riportato precedentemente le norme ICNIRP, stabiliscono per l’esposizione lavorativa un limite di 130V/m per il campo magnetico a 1800MHz. Per le situazioni in cui ‘le pratiche di lavoro sono ben definite’, può essere consentito il superamento dei limiti di riferimento per ‘durate limitate’ fino a valori di 3776V/m alla frequenza di 1800MHz. Anche se le norme non definiscono come debba intendersi la durata limitata, nelle linee guida "ICNIRP Interim Guidelines on Limits of exposure up to 300GHz Electric and Magnetic Fields" (1998) il limite precedente è stabilito come valore massimo per l’esposizione di breve durata, dove per breve durata viene definita una durata non superiore alle 2 ore nell’arco della giornata lavorativa di 8 ore. I limiti d’esposizione per le alte frequenze in termini di valori efficaci delle intensità di campo elettrico e magnetico sono riportati, in funzione della frequenza, nella seguente tabella delle norme Europee ICNIRP, ENV50166-2 e D.L.381/98
Se l’esposizione non è uniforme i valori devono essere mediati sul volume del corpo, per esposizione localizzata alle sole estremità sono consentiti livelli superiori. Se sono presenti sia il campo elettrico che il campo magnetico a una o più frequenze, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Alcune modalità operative per le misure Si rilevano durante l’arco di 6’ i valori di campo magnetico ed elettrico con la strumentazione adeguata, ed è stata fatta una mappatura generale, delle cui reali condizioni si è fatta una prima analisi in tempo reale. Nelle tabelle riassuntive sono riportati i punti dei rilievi effettuati con le relative analisi, per ogni posizione indicata nei disegni in allegato per poter identificare l’eventuale punto critico del campo misurato. Le misure di campo magnetico ed elettrico si effettuano ponendo la sonda su di un cavalletto all’altezza di 2m su di un bastone isolato e collegata direttamente allo strumento misuratore. Nelle tabelle sono state indicate l’altezza effettiva da terra e la distanza dall’antenna emittente più vicina. Per ogni posizione sono state effettuate più misure con una frequenza di campionamento di 1s con una media su un periodo di 6min ed è stato anche rilevato il valore massimo. Nelle tabelle sono riassunti i valori del modulo isotropico del campo elettrico, che comprende tutte le frequenze contenute nell’intervallo di misura della sonda. Il campo magnetico invece è stato derivato da quello elettrico tramite la relazione H=E/377, poichè le misure sono state effettuate nelle regioni di ‘Campo Lontano’, dove per campo lontano si considera la regione di distanza superiore a L>2D2/l dove D è la dimensione massima dell’elemento emittente e l è la lunghezza d’onda operativa.
Modalità d’esecuzione · Misure spaziali a 1.1 e 1.9 m da terra. Se la differenza tra i rilievi è > del 25% del valore più elevato, si misura anche a 0.5m. Poi si calcola il valore medio. · Ogni misura è il risultato della media temporale su 6 minuti dei valori istantanei rilevati ogni secondo. · Gli impianti devono funzionare alla massima potenzialità (effettiva o calcolata). · Gli strumenti devono avere:
· Gli strumenti devono essere tarati secondo le norme ISO9000 o SIT.
Misure a radiofrequenza con analizzatore di spettro ed antenna direzionale
Una svolta per il controllo dell’inquinamento elettromagnetico
Tabella delle severità del campo misurato
Funzione di Distribuzione
Riferimenti Bibliografici
Riferimenti Internet
www.architettiveneziani.it pubblicazione del presente intervento www.anpa.it agenzia nazionale protezione ambientale www.arpav.it agenzia regionale protezione ambientale del veneto www.elettrosmog.org a cura del WWF www.icnirp.de Commissione internazionale per lo studio delle radiazioni non ionizzanti www.iss.it istituto superiore della sanità www.pmm.it produttore di strumentazione per la misura dei CEM www.wemes.it pubblicazione e scaricamento di file sui CEM e del presente intervento www.who.org organizzazione mondiale della sanità
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Art 1. 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi
fondamentali diretti a: 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Art. 2. 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge. 3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3. Art. 3. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono
le seguenti definizioni: Art. 4. 1. Lo Stato esercita le funzioni relative: 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge: 3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata. 5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di' cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13. Art. 5. 1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione. 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna. 3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita
una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da
assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale
disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi: 4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo. Art. 6. 1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno. 3. E Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13. 4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1. 5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione. 6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge. 7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Art. 7. 1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia. Art. 8. 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche'
dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze
dello Stato e delle autorita' indipendenti: 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio. 3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Art. 9. 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonche' tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonchè di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi. 3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma. 4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero. 5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio. 6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni
e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli
impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad
inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne
abbiano comunque la disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo
15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e
la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,
garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di
pubblica utilita'. La disattivazione è disposta: 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto. Art. 10. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Art. 11. 1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Art. 12. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. Art. 13. 1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. Art. 14. 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. 3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza. Art. 15. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato. 5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorita' competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli. 6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni. 7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 16. 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381. Art. 17. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si
provvede: 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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